REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ NELL’AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS N° 36/2023

OGGETTO DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.Lgs n° 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all’art. 100 del D.Lgs n° 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a € 40.000,00.

MODALITA’ PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n° 36/2023 e dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell’ambito degli affidamenti diretti operati da questa Stazione Appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all’unità superiore.
I controlli a campione devono avvenire due volte l’anno, con la seguente tempistica:
• entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
• entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell’anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).
L’individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Responsabile Amministrativo o RUP della Stazione Appaltante.
Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

ESITI DELLA VERIFICA

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contradditorio con gli operatori economici.
Sarà cura dell’Ufficio di volta in volta preposto ai controlli inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) competente, designato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n° 36/2023 nell’ambito del singolo procedimento.
Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all’art. 71, comma 3 del D.P.R. n° 445/2000, si applica quanto previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs n° 36/2023:
“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 secondo il quale “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n° 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Per i contratti di modesto o modestissimo valore per cui non è stata stipulata la garanzia definitiva o per quelli ad esecuzione istantanea, per i quali non ha senso parlare di risoluzione anticipata del contratto, essendo stata la prestazione già completamente eseguita, la stazione appaltante deve pagare il corrispettivo, pena il configurarsi di un indebito arricchimento.
In queste ipotesi, gli unici rimedi da applicare restano la comunicazione all’ANAC e la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, parametrandolo alle crescenti fasce di importo.
Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. designato nell’ambito del singolo procedimento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

 

Scarica QUI il regolamento sui controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà