REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSE DEL GAL FERMANO LEADER SCARL
1. Riferimenti normativi
Il presente documento sostituisce, ampliandone i contenuti e rinnovandone l’impianto concettuale e valoriale, il “Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse” approvato con la Delibera dell’Assemblea dei Soci dell’11/05/2018
Con l’entrata in vigore del presente documento, il precedente Regolamento cessa di validità e ogni atto a esso collegato manterrà la propria validità coerentemente con i contenuti del nuovo Regolamento.
Il presente Regolamento tiene conto dei seguenti aspetti:
1.- La natura giuridica del GAL Fermano in quanto società senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica e iscritta alla Camera di Commercio di Fermo.
2. Le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento all’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all’art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all’art. 16 del d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici).
3. Le finalità del GAL Fermano e le relative attività svolte, che riguardano in particolare quelle afferenti all’attuazione di politiche di sviluppo previste nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario.
4. Il Regolamento (CE) 1303/2013 art. 5, comma 3, lettera d) e art. 34, comma 3, lettera b).
5. Il Regolamento (UE) 2021/1060 art. 8 e art. 33.
6. Le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l’attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento.
2. Premessa
Il GAL Fermano, che non ha scopo di lucro, è da intendersi una comunità aperta con un interesse primario superiore rispetto a quello singolo dei suoi soci e portatori di interessi locali.
L’interesse primario è servire il bene comune del proprio territorio, consentire alle persone e alle organizzazioni di orientarsi con fiducia al cambiamento, migliorare la qualità della vita e la resilienza delle comunità promuovendo uno sviluppo locale di tipo partecipativo, attraverso i principi del metodo “LEADER”, generare opportunità di confronto per stimolare la co-creazione di idee e soluzioni, secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e buon andamento.
Inoltre, è interesse primario del Gal Fermano creare valore sostenibile per sé stesso e per i suoi portatori di interessi nel breve, medio e lungo termine, in un’ottica di sistema che anticipi e orienti i cambiamenti, accompagnando il territorio verso una giusta transizione in grado di accrescere il benessere e migliorare la salute di tutti i cittadini e delle generazioni future, nonché dell’ambiente, rurale e montano, e delle sue risorse.
È natura del GAL esprimere una varietà di interessi in gioco nel territorio, rappresentando un ampio numero di attori diversi appartenenti a settori e gruppi d’interesse distinti. Considerata la composizione del Partenariato, è interesse fondamentale del GAL promuovere e dare voce alle varie anime che lo compongono, senza tuttavia consentire che una possa predominare sulle altre e senza che interessi particolari, contrastanti con il perseguimento del bene comune, possano in alcun modo influenzare le attività
del GAL e ledere la reputazione dello stesso, oltre che del territorio, degli attori e dell’insieme delle comunità che il GAL Fermano stessa rappresenta.
3. Finalità del Regolamento
Le finalità del presente Regolamento sono:
1. Dotare il GAL Fermano di definizioni chiare e indicazioni precise per garantire che i processi decisionali non vengano deviati dal perseguimento degli obiettivi fondamentali, fissati nello Statuto, in favore di interessi privati delle persone coinvolte;
2. Disciplinare i comportamenti che il GAL deve adottare qualora un soggetto con potere decisionale, oppure in grado di influire sui processi decisionali, si trovasse in situazioni in cui i propri interessi potrebbero entrare in conflitto, anche solo potenzialmente, con quelli del GAL, e fornire una guida di comportamento al soggetto stesso che voglia riconoscere in maniera trasparente la propria posizione conflittuale;
3. Adottare alcune misure di prevenzione finalizzate a mitigare il rischio che delle decisioni, prese e/o influenzate da soggetti che potrebbero essere mossi da obiettivi personali divergenti da quelli del GAL, possano ledere la reputazione del GAL stesso;
4. Costituire un elemento tangibile dell’impegno del GAL Fermano a promuovere la cultura della legalità, della corretta amministrazione, dell’efficace ed efficiente gestione e del perseguimento in esclusiva dell’interesse pubblico.
4. Categorie di soggetti interessati (ambito soggettivo)
In riferimento alla natura giuridica, all’assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedurali e le potenziali situazioni di conflitto di interesse, si possono identificare le seguenti categorie di soggetti interessati:
a. Componenti del Consiglio Direttivo;
b. Personale del GAL;
c. Consulenti esterni;
d. Membri nelle Commissioni istruttorie
Nel presente Regolamento, verrà indicato come “il soggetto” colui o colei che rientra in almeno una delle sopraelencate categorie.
5. Definizione di conflitto di interessi
Il conflitto d’interessi è una situazione in cui un soggetto che partecipa a un processo decisionale ha un interesse secondario (vale a dire privato, cioè riguardante i propri affari economico-finanziari, legami personali o altro) che tende a interferire con l’interesse primario dell’Associazione.
Non vi è conflitto d’interessi quando un interesse secondario di un attore esiste e viene riconosciuto, ma non influisce sul perseguimento dell’interesse primario del GAL.
5.1. Tipologie di conflitto di interessi
Si possono enucleare diverse tipologie di conflitto, che richiedono differenti soluzioni gestionali.
5.1.1. Il conflitto di interessi reale
Il conflitto di interessi è reale (o attuale) quando l’interesse secondario proprio del soggetto è suscettibile d’influenzare il perseguimento dell’interesse primario del Gal nel momento in cui è chiamato, nell’esercizio delle sue funzioni, ad assumere o concorrere ad assumere una decisione, a svolgere un’attività istruttoria o comunque a contribuire tramite l’espletamento della propria attività alla costruzione della decisione.
5.1.2. Il conflitto di interessi potenziale
Il conflitto d’interessi è potenziale (quindi, non ancora attuale) quando sussiste un interesse secondario del soggetto che può, in un momento successivo, interferire con l’interesse primario del Gal; in tale eventualità, il soggetto si troverebbe solo in un momento successivo, nella situazione di conflitto, in quanto al momento attuale il conflitto di interesse non si è ancora concretizzato. Nel conflitto potenziale, dunque, sussistono interessi del soggetto suscettibili di dare luogo a un conflitto, ma che non influiscono sui compiti attualmente svolti.
5.1.3. Il conflitto di interessi apparente (o percepito)
Il conflitto d’interessi è apparente qualora la situazione, anche in assenza di un conflitto di interessi effettivo
e attuale, sia suscettibile di indurre osservatori esterni, ragionevoli e informati, a ritenere che l’interesse secondario proprio del soggetto possa influenzare l’interesse primario del GAL.
Di fatto, tale interferenza potrebbe non essere presente, in quanto l’interesse personale coinvolto non è di entità tale da incidere sull’integrità della determinazione del soggetto – ad esempio per l’esiguità del possibile vantaggio – ma ciò non impedisce che possa essere “percepito” come in grado di interferire con la sua attività.
Nel conflitto apparente, quindi, vi è il rischio di un danno quantomeno reputazionale, benché l’interesse proprio del soggetto non sia in grado di interferire sugli interessi del GAL.
6. Situazioni di possibile conflitto di interessi (ambito oggettivo)
Il presente regolamento si applica e si estende ai processi decisionali e all’operatività del GAL, in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, coerentemente con l’osservanza e l’applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.
Gli ambiti in cui si ritiene possibile l’insorgere di potenziali situazioni di conflitto d’interesse sono i seguenti:
1. procedure di affidamento di servizi, forniture e consulenze;
2. procedure di selezione di personale;
3. formulazione, attuazione e gestione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Leader);
4. elaborazione e approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell’ambito della programmazione regionale di riferimento (CSR per le Marche), attraverso le diverse modalità di attuazione previste, nonché azioni previste da altri progetti comunitari attivati dal GAL attraverso le specifiche disposizioni di riferimento;
5. processi decisionali svolti dalle Commissioni istruttorie;
6. processi di attuazione e gestione della SSL da parte del personale in organico al GAL;
7. processi operativi e decisionali relativi alla formulazione, attuazione e gestione di strategie, assegnazione e destinazione di finanziamenti a enti pubblici, imprese e associazioni del Terzo settore, conduzione di progetti a regia, iniziative di animazione e comunicazione, attività di supporto tecnico e organizzativo per altri enti, azioni di coordinamento e promozione di politiche territoriali, e tutte le operazioni necessarie al compimento degli scopi e al perseguimento degli interessi previsti dallo Statuto.
7. Natura degli interessi secondari
Gli interessi secondari che possono interferire con il perseguimento dell’interesse primario del GAL Fermano si dividono in due categorie principali: interessi economico-finanziari e interessi di natura diversa. Conoscere il tipo di interesse secondario che viene preso in considerazione è importante sotto un duplice profilo, da un lato aiuta il singolo soggetto a prevenire situazioni che possano dar luogo a conflitti d’interessi, dall’altro consente di differenziare la relativa misura di gestione a seconda della natura dell’interesse coinvolto e del grado di intensità del conflitto.
7.1. Interessi di natura economico finanziaria
Le situazioni nelle quali i soggetti interessati possono incorrere, sono le seguenti:
7.1.1. Titolarità/rappresentanza legale di soggetti economici i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL.
7.1.2. Compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali di soggetti economici da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL.
7.1.3. Prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole.
7.2. Interessi di altra natura
L’interferenza può anche derivare da strette relazioni interpersonali tra il soggetto del GAL e altri portatori di interessi propri in grado di interferire con l’interesse primario della Società.
Sono individuati come legami rilevanti:
7.2.1. Quelli concernenti l’ambito familiare: il coniuge/unito civilmente (anche separato), i conviventi, genitori, figli, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°.
7.2.2. Al di fuori dei casi sopra indicati, altri portatori d’interesse a cui il soggetto sia legato personalmente, con cui abbia legami affettivi o di stretta amicizia, o con i quali intrattenga relazioni di affiliazione potrebbero in alcune circostanze influenzare l’imparzialità della condotta. In queste situazioni l’interferenza può
presentarsi con intensità diversa, a seconda del grado stesso della relazione.
7.2.3. Possibilità di conflitto di interessi, anche meramente apparente, potrebbero derivare dall’attività lavorativa svolta in un periodo antecedente a quello di riferimento delle attività del GAL, sia per quanto riguarda i soci, sia per i dipendenti. Il soggetto potrebbe, infatti, essere chiamato a valutare una decisione, un atto, un documento redatto da sé stesso o da suoi precedenti colleghi, o a intervenire in un’attività o in una decisione riguardante l’ex datore di lavoro o precedenti colleghi.
7.2.4. Adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività svolta nel GAL, ad esclusione di partiti politici o di sindacati.
8. Misure di prevenzione adottate
Per ogni categoria di interessati si provvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di situazioni di conflitto di interessi.
a) Componenti del Consiglio di Amministrazione
I componenti del Consiglio di Amministrazione che siano – o credano di poter essere – legati a interessi secondari contrastanti con l’interesse primario del GAL Fermano, nell’ambito dei processi decisionali sono tenuti a:
– segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;
– astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interessi. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell’interesse del Consigliere. I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo;
– sottoscrivere annualmente una dichiarazione specifica relativa al conflitto di interessi;
– dichiarare annualmente le parti correlate di natura economico finanziaria di cui al paragrafo 7.1 del presente regolamento.
Inoltre, i membri del Consiglio di Amministrazione si impegnano:
– a fornire tutte le informazioni utili alla prevenzione dei conflitti d’interesse prima che si riunisca il Consiglio di Amministrazione.
b) personale del GAL
In relazione al personale in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica, organizzativa e gestionale, si adottano le misure organizzative interne volte a tutelare l’interesse primario del GAL. I dipendenti del GAL si impegnano a perseguire, per quanto possibile, unicamente gli obiettivi fondamentali del Partenariato, così come stabiliti dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Inoltre, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:
– il personale del GAL, con particolare riferimento al Coordinatore e al responsabile amministrativo, non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL;
– il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l’attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL e SSL. È necessario, pertanto, che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;
– sottoscrivere annualmente una dichiarazione specifica relativa al conflitto di interessi;
– dichiarare annualmente le parti correlate di natura economico finanziaria di cui al paragrafo 7.1 del presente Regolamento.
Qualora si verifichi concretamente il caso ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, i dipendenti sono tenuti a:
– astenersi dalle attività di cui sono stati incaricati;
– segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione.
In tal caso il Presidente provvederà a incaricare un altro dipendente/lavoratore.
c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell’ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività per le quali collaborano con il GAL, incluse le fasi di progettazione, presentazione e/o gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finché è in corso il contratto con il GAL.
Qualora si verifichi concretamente il caso ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, i collaboratori esterni sono tenuti a:
– astenersi dalle attività di cui è stato incaricato;
– segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;
– sottoscrivere al momento dell’assunzione dell’incarico specifica dichiarazione relativa al conflitto di interessi.
In tal caso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione valuteranno la possibilità di attivare misure adeguate limitando l’operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere l’esecuzione delle attività assegnate al consulente.
d) Membri delle Commissioni Istruttorie
I membri che partecipano alle attività delle Commissioni istruttorie sono tenuti a verificare, per la propria posizione, l’assenza di conflitto di interesse in relazione alle attività previste.
La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti di una Commissione istruttoria è registrata nell’ambito del verbale della Commissione stessa. È fatto obbligo a ciascun componente della Commissione di informare immediatamente il Presidente della Commissione della possibile sussistenza di conflitto di interessi non appena rilevata la situazione.
9. Divieti e incompatibilità
Il Coordinatore e il Responsabile amministrativo non possono svolgere analogo incarico, né di altra natura, presso un altro Partenariato selezionato ai sensi degli artt. 31-34 del Reg. UE 2021/1060 (CLLD – Sviluppo locale di tipo partecipativo) e/o presso un differente GAL.
Il personale del GAL non può assumere altri incarichi riguardanti la progettazione o l’attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL e SSL del medesimo GAL.
Nell’ambito della realizzazione dei progetti previsti dal PSL e SSL è vietato l’affidamento di incarichi diretti a soggetti, in qualità di consulenti o fornitori, che siano consiglieri del GAL, ai coniugi, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.
10. Obblighi di comunicazione
Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest’ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all’atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l’intera collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione “Trasparenza”.
Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a potenziali situazioni di conflitto d’interesse di cui ne abbia avuto comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione si esprimerà in merito.
Scarica QUI il regolamento per la gestione dei conflitti di interesse.